La Formaldeide rientra nelle sostanze che sono state oggetto di modifica della relativa classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP), che definisce i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, introducendo i nuovi pittogrammi indicanti i pericoli per la salute. La Formaldeide passa da cancerogeno “sospetto” a cancerogeno “presunto o certo”.
La nuova classificazione è quindi la seguente:
Pericolo: Cancerogenicità
Categoria: Categoria 1B
Frase di pericolo: H350 “Può provocare il cancro”.
Definizione: “è cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. Le sostanze che hanno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l’uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l’uomo”.
Tale attribuzione, inizialmente prevista dal 1 aprile 2015, è stata poi spostata al 1° gennaio 2016: lo spostamento è stato necessario in quanto il periodo transitorio previsto tra la pubblicazione del regolamento 605/2014 che ha sancito il cambio di classificazione e la data prevista per l’entrata in vigore, è stato ritenuto troppo breve rispetto ad altri casi analoghi. La Formaldeide, o i prodotti che la possono rilasciare, sono utilizzati in diversi settori produttivi (laboratori, industria chimica, cosmetica, trasformazione delle materie plastiche, settore sanitario, funerari etc.).
Pertanto, tra le attività con possibile esposizione, vanno comprese:
Tutte le attività che utilizzano materie prime contenenti Formaldeide.Tutte le attività che utilizzano materie prime contenenti donatori di Formaldeide, tra cui ad esempio le lavorazioni meccaniche con utilizzo di fluidi lubrorefrigeranti (FLR), a meno di dichiarazione esplicita (non è sufficiente la Scheda di Sicurezza) circa l’assenza nei FLR di Formaldeide e donatori di Formaldeide.Tutte le attività per le quali è possibile un rilascio di Formaldeide per termodegradazione, tra cui ad esempio trasformazione a caldo di materie plastiche o gomma. Ai fini della valutazione dei rischi ai quali il lavoratore è esposto, è fondamentale che il Datore di Lavoro, congiuntamente al RSPP e al Medico Competente, effettuino l’immediato adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi,con applicazione a quanto previsto dal titolo IX- Capo II del D.Lgs. 81/08, introducendo misure per limitare l’esposizione al solo personale effettivamente necessario, controllando l’esposizione attraverso l’introduzione del registro degli esposti e specifiche misure ambientali e dosimetriche.
Ricapitolando, gli obblighi principali sono:
Aggiornamento e adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;Aggiornamento del documento di Valutazione del rischio Chimico;Effettuazione della valutazione da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;Monitoraggio analitico dei livelli di esposizione;Misure tecniche, organizzative e procedurali di riduzione del rischio: verificare la possibilità di eliminazione della sostanza alla fonte;Sorveglianza Sanitaria e visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;Tenuta del registro degli esposti, coerentemente a quanto definito dall’articolo 243, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008;Formazione e informazione dei lavoratori relativa al rischio chimico e cancerogeno;Scelta dei DPI idonei e misure protettive particolari per le categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
I lavoratori esposti ad un agente cancerogeno e/o mutageno, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica (art. 242) e sono iscritti all’interno di un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Il Datore di Lavoro istituisce e aggiorna questo registro, consegnandone una copia all’Inail e all’organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, o a seguito di richiesta, le variazioni intervenute.
La Formaldeide è stata inserita (in quanto cancerogeno di categoria 1B) nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione dell’allegato XIV nel 2014, dopo essere stata classificata dall’ECHA come sostanza candidata per l’inclusione nell’allegato XIV il 19 dicembre 2011. Allo stato attuale, la data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati, salvo sia rilasciata un’autorizzazione che tenga anche conto dell’utilizzo di tale sostanza, è il 22 agosto 2017.
Grazie
Carmela Gigantiello