venerdì 6 novembre 2015

Effetti infesiderati a seguito dell`utilizzo di un prodotto cosmetico.Il (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato debbano essere sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. E' possibile però, che si verifichino degli effetti indesiderabili a seguito di utilizzo di un prodotto cosmetico. Anche gli utilizzatori finali, (consumatori o professionisti che utilizzano ed applicano i cosmetici nella loro attività professionale), oppure i  professionisti del settore sanitario (medici, dermatologi, farmacisti,etc.) possono notificare alle Autorità Competenti (il Ministero della Salute per l’Italia) effetti indesiderabili gravi e non gravi (EIG/EI). Secondo il Regolamento CE n. 1223/2009: gli effetti indesiderabili (EI), in inglese “undesirable effects (UEs)”, sono definiti come “reazioni avverse per la salute umana attribuibili alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di uso di un prodotto cosmetico”; gli effetti indesiderabili gravi (EIG), in inglese “serious undesirable effects (SUEs)”, sono definiti come effetti indesiderabili che inducono incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso. Il Ministero della Salute ha perciò predisposto la Scheda di segnalazione nazionale per la comunicazione di effetti indesiderabili, gravi e non, potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico e che si manifestino in Italia. Scheda di segnalazione La scheda, una volta compilata, può essere inoltrata tramite fax al numero 06.59943776 o tramite posta certificatadgfdm@postacert.sanita.it. Il Ministero della Salute trasmette immediatamente le  informazioni pervenute sulle segnalazioni di EIG alle Autorità Competenti degli altri Stati membri e alla Persona Responsabile del prodotto cosmetico in questione.

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